Art. 4.

      1. Il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

          1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;

 

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          2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

          3) che sia costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

          4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».